Circoli Ricreativi

Un circolo ricreativo è per definizione un luogo di incontro dove si può socializzare insieme ad altre persone che condividono lo stesso scopo e le stesse finalità.Un circolo si basa sulla struttura di una normale associazione (solitamente ludico-culturale), che in concreto è un gruppo di persone che, in base a delle regole da loro stabilite e servendosi di una stabile organizzazione (non professionale), decide di perseguire uno scopo comune. La differenza con le semplici associazioni è che nella sede (cioè nella sede del circolo) è possibile gestire un bar che somministri alimenti e bevande, comunque riservato esclusivamente ai soli soci tesserati. I proventi derivati da tali attività non sono considerate di natura commerciale, quindi non sono fiscalmente imponibili. Questa agevolazione è concessa solo nel caso in cui il circolo sia affiliato ad ASI oppure ad altro  ente di promozione sociale a carattere nazionale.

Questi sono i passaggi per costituire  un circolo:

-- determinare lo scopo del circolo (culturale, sportivo, di promozione, solidaristico ecc...), e la sua attività specifica. E' necessario prevedere almeno 3 soci fondatori, che formeranno il primo Consiglio Direttivo;

-- preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto del circolo, necessari per creare il circolo, inserendo tutti i requisiti e gli articoli previsti dalla Codice Civile e dalla legge fiscale (TUIR).

-- recarsi all'Agenzia delle Entrate per la registrazione del circolo (indispensabile per ottenere i benefici fiscali previsti dal nostro ordinamento). E' necessario richiedere l'attribuzione del Codice Fiscale, pagare la tassa di registro,  ed infine presentare l’atto costitutivo e lo statuto in duplice copia (la procedura è quella di “registrazione atti privati”). Ricordiamo che dal 1 gennaio 2019 scatta l’esenzione per le associazioni sportive dilettantistiche dell’imposta di bollo.

-- affiliare il circolo ad ASI CALABRIA E RICHIEDERE IL RILASCIO DEL NULLA OSTA. Solo con tale affiliazione il circolo potrà svolgere determinate attività, quale la somministrazione di alimenti e bevande ai soci, godendo dei benefici fiscali previsti dalla legge. Una volta che l’associazione sarà affiliata, avete terminato la procedura per creare un circolo. Per i circoli che vogliono somministrare alimenti e bevande a favore dei soci, vale la disciplina di cui alla legge 287/91, che si applica anche agli spacci interni delle associazioni. Inoltre, dovranno dotarsi della relativa autorizzazione comunale, ai sensi dell’art. 86 c. 2 del TULPS,  concessa dal sindaco in base all’esame di alcuni requisiti di tipo urbanistico\edilizio e sanitario, riferiti alla sede sociale.  Da rilevare che quando la somministrazione di alimenti e bevande è svolta direttamente dal circolo non è necessaria l’iscrizione al REC presso la camera di commercio. L'autorizzazione comunale per la somministrazione di alimenti e bevande si sostanzia come un atto dovuto e si ottiene inoltrando la pratica al SUAP. Il rilascio di questa autorizzazione è infatti subordinato unicamente al possesso, da parte del richiedente, dei seguenti requisiti: 

- la produzione del certificato penale e carichi pendenti del presidente dell’associazione;

- le autorizzazioni igienico sanitarie per i locali (rilasciata dall'Asl di competenza) e per i soggetti addetti alla produzione e alla vendita di sostanze alimentari e bevande;

- la presenza dei requisiti di sorvegliabilità del locale secondo le disposizioni emanate dal Ministro dell’Interno;

- la conformità della destinazione d’uso degli immobili in cui si intende esercitare l’attività di somministrazione ;

- L’associazione deve presentare domanda di autorizzazione ai competenti uffici comunali. La domanda si sostanzia in una denuncia di inizio attività, in cui si attesta la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge. Il legale rappresentante dell’associazione dovrà dichiarare:

- l’ente di promozione a cui l’associazione è affiliata;

- il tipo di attività che il circolo intende svolgere;

- la sede e la superficie dei locali del circolo associativo;

- il rispetto delle condizioni previste dall’art 148 del D.P.R. 917/1986;

- che il locale dove viene esercitata la somministrazione è conforme alle norme in materia edilizia, igienico sanitaria e ai criteri di sicurezza imposti dal Ministero dell’Interno ai sensi della legge 25.08.1991 n. 287.